Statuto dell'Associazione di Volontariato

LIMODORO - Cultura, Natura, Socialità

TITOLO 1

Art. 1 - Denominazione
È costituita l'Associazione di volontariato denominata  LIMODORO - Cultura, Natura, Socialità di seguito detta "Associazione", ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 ("Legge quadro sul Volontariato"), della legge regionale n. 38 del 1994 ("Valorizzazione e promozione del Volontariato") e delle norme generali dell'ordinamento giuridico italiano.
I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici.

Art. 2 - Sede
L'Associazione ha sede in Robilante, Tetto Chiappello (Chapel) n° 15.
L'Assemblea dei Soci potrà trasferire la sede nell'ambito dello stesso paese o di altri paesi.
L'Associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi della Costituzione Italiana e ai criteri di trasparenza amministrativa.

Art. 3 - Durata
La durata della presente Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 - Finalità e attività
L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.
In particolare, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni non occasionali di volontariato attivo, nelle seguenti aree di intervento:
° attività culturale, intesa come recupero del patrimonio storico, artistico e tradizionale locale;
° attività ambientale;
° attività ricreativa.
Per attuare gli indirizzi sopraindicati, l'Associazione realizza i seguenti interventi, prevalentemente tramite prestazioni volontarie e gratuite dei Soci:
° promuove la Cultura Locale in tutte le sue forme ed espressioni, con particolare riferimento alla ricerca, riproposizione e sviluppo della musica tradizionale, dei balli tradizionali locali, della scultura lignea locale, dell'architettura tipica (esempio tetti in paglia di segale, oppure in ardesia, capriate arcaiche curve, affreschi storici …), valorizzando tutte le persone scomparse o viventi che abbiano saputo nel proprio agire, proporre ed incrementare gli elementi artistici appena citati.
° Istituisce e propugna il Centro di Documentazione sulla Cultura Locale delle Valli Gesso e Vermenagna. In tale ambito l'associazione può porsi come interlocutore della Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna, ente istituzionale naturalmente preposto alla gestione di tale Centro di Documentazione. Può perseguire, con altri interlocutori, l'obiettivo della costituzione dell'Ecomuseo della musica, dei balli e del legno scolpito sul territorio di riferimento.
° Persegue nella realizzazione del Museo diffuso delle opere di Jors de Snive (Giorgio Bertaina - Robilante, 1902-1976) e di tutte le attività ad esso afferenti
° Favorisce l'applicazione della legge n. 482/1999 ("Tutela delle minoranze linguistiche storiche"), con particolare riferimento alla minoranza linguistica Occitana, nel rispetto dell'articolo 6 della Costituzione Italiana.
° Promuove la conoscenza naturalistica ed ambientale, in tutte le sue forme ed espressioni, nella convinzione dell'inscindibile legame fra Cultura e Natura per uno sviluppo armonico del territorio.
° Promuove la Socialità tra gli aderenti, in tutte le sue forme ed espressioni e con specifiche azioni nei campi naturalistico e culturale, nella convinzione dell'importanza delle esperienze di condivisione nell'ambito di una crescita solidale, sociale, umana, civile e culturale dei soci aderenti e di riflesso della società che ci ospita.
L'Associazione opera nel territorio della regione Piemonte, con particolare riferimento al comune di Robilante (CN), ed in subordine alla valle Vermenagna e al territorio della Comunità Montana valli Gesso e Vermenagna, in base alle risorse umane volontarie disponibili.

TITOLO 2

Art. 5 - I soci
Sono soci dell'Associazione:
° i fondatori;
° le persone che mosse da spirito di solidarietà condividono sottoscrivendole le finalità dell'Associazione, ne richiedano l'iscrizione e che versino le vigenti quote associative annuali.
Le prestazioni dei singoli soci sono svolte a titolo gratuito in modo personale e volontario e non possono essere retribuite in alcun modo al socio, neppure dal beneficiario. Possono essere rimborsate ai soci soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo e approvati dall'Assemblea.
Possono essere soci tutti coloro che abbiano compiuto la maggiore età, oppure in alternativa abbiano compiuto quattordici anni alla data della domanda di adesione, con il consenso sottoscritto dai genitori.
Con l'iscrizione il socio sottoscrive copia del presente Statuto e prende visione dell'Atto costitutivo, ai quali si uniforma nel suo agire nell'ambito della Associazione.
La domanda di iscrizione a socio può essere rifiutata dal Consiglio direttivo nel caso di evidenti difformità di intenti del richiedente, se presente un eventuale regolamento di attuazione in tal senso.
La presa d'atto dell'iscrizione dei nuovi soci verrà fatta nella prima riunione utile del Consiglio direttivo.
Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.
È esclusa ogni forma di iscrizione temporanea all'Associazione.
Il numero di soci è illimitato.

Art. 6 - Diritti e Doveri dei soci
I soci hanno diritto:
° di partecipare alle Assemblee;
° di votare direttamente o per delega alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) in tutti i casi laddove sia necessario o richiesto ai soci di pronunciarsi;
° di svolgere il lavoro preventivamente concordato;
° di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
° di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
° di accedere alle cariche sociali;
° di recedere dall'appartenenza all'Associazione;
° di dare le dimissioni dagli incarichi in qualsiasi momento.
I soci sono obbligati:
° a rispettare le norme del presente Statuto e dell'Atto costitutivo;
° a pagare le quote associative nell'ammontare fissato dall'Assemblea;
° a mantenere un comportamento conforme alle finalità della Associazione;
° a non divulgare ricerche o quant'altro effettuato a nome e per conto dell'Associazione, senza concordare preventivamente le azioni con il Consiglio direttivo.
Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
L'Associazione assicura i soci attivi in caso di malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi, qualora necessario per l'espletamento delle attività associative.
La qualità di socio viene meno in seguito a:
° recesso dall'Associazione da comunicare per iscritto al Presidente, che ne darà comunicazione al Consiglio direttivo per presa d'atto, nella prima riunione utile.
° mancato versamento della quota associativa per tre anni;
° morte o perdita della capacità di agire.

Art. 7 - Esclusione da socio
Il Consiglio direttivo può decidere con parere motivato l'esclusione da socio nei seguenti casi:
° per motivazioni deliberate dal Consiglio direttivo, da inserire in eventuale regolamento di attuazione, alle quali il socio potrà opporre ricorso al Collegio dei probiviri, all'uopo istituito;
° per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni concordate, senza giustificato motivo;
° per comportamento contrario a quanto stabilito nello Statuto e nel suo Atto costitutivo.
Le esclusioni vengono deliberate dal Consiglio direttivo per giusta causa, sempre nel rispetto del principio del contraddittorio.
La perdita definitiva della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto di rivalsa sul patrimonio della associazione, né rimborsi, né corrispettivi di alcun titolo.
Le delibere assunte dal Consiglio direttivo in relazione al presente articolo devono essere comunicate all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure a mano con controfirma su copia per avvenuta ricezione.
Il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri, all'uopo istituito come da successivo art. 16, organo al quale spetterà l'inappellabile sentenza, da tutti accettata.

Art. 8 - Dipendenti e Collaboratori
I soci dell'Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'Associazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.
L'Associazione può assumere dei dipendenti, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia e assicurandoli contro le malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi.
L'Associazione può inoltre utilizzare collaboratori esterni stipulando con loro contratti e assicurandoli a norma di legge.

TITOLO 3

Art. 9 - Organi sociali
Gli organi dell'Associazione sono:
° l'Assemblea dei soci
° il Consiglio direttivo
° il Presidente
° il Segretario tesoriere
° il Collegio dei probiviri (qualora istituito).
Le cariche sociali sono gratuite ed elettive, salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi.

Art. 10 - Assemblea dei soci
L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.
In Assemblea è ammesso il voto per delega, conferita ad altro socio per iscritto; ogni socio non può ricevere più di una delega.
L'Assemblea può essere ordinaria, straordinaria o straordinaria per la modifica dello Statuto (come da art.25).
L'Assemblea si convoca in via ordinaria una volta l'anno entro il mese di febbraio, con un preavviso di almeno 10 giorni.
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aderenti all'Associazione e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti, comprese le deleghe e valutato il diritto al voto, e delibera validamente con la maggioranza assoluta dei presenti, valutato il diritto al voto.
L'Assemblea si convoca in via straordinaria:
° nei casi previsti dall'Art.11 e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, con almeno 5 giorni di preavviso ai soci.
° quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto o da almeno due componenti del Consiglio direttivo; in tal caso il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, nel più breve tempo possibile, con almeno 5 giorni di preavviso ai soci e con l'inserimento delle richieste dei soci convocanti all'ordine del giorno.
L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aderenti all'Associazione e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti, comprese le deleghe e valutato il diritto al voto, e delibera validamente con la maggioranza assoluta dei presenti, valutato il diritto al voto.

Art. 11 - Attribuzione dell'Assemblea
L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
° elegge alla scadenza triennale i membri del Consiglio direttivo; ° fissa, su proposta del Consiglio direttivo, le quote associative annuali;
° approva il bilancio consuntivo;
° approva il bilancio preventivo e il relativo programma di attività
° stabilisce i limiti di rimborso delle spese relativo alle diverse voci di spesa dei soci dell'Associazione;
° delibera su qualsiasi altro punto posto all'ordine del giorno dal Consiglio direttivo o richiesto, entro il 31 dicembre di ogni anno, da almeno due soci con diritto di voto, tranne le modifiche allo Statuto.
L'Assemblea straordinaria:
° surroga gli eventuali membri del Consiglio direttivo in qualsiasi modo cessati dall'incarico;
° delibera sulla eventuale ricezione di eredità e legati;
° delibera sull'eventuale spostamento della Sede sociale, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno.
° fissa, su proposta del Consiglio direttivo, le eventuali quote di contributi straordinari dei soci per specifici progetti debitamente motivati;
° si pronuncia su ogni argomento non specifico dell'Assemblea ordinaria, che venga sottoposto alla sua attenzione (per esempio i regolamenti);
° decide in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo quanto disposto dall'art.26;
° nomina il liquidatore.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell'Associazione o del Segretario tesoriere e rimangono depositate nella sede dell'Associazione o in altro luogo comunicato ai soci, a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 12 - Svolgimento dell'Assemblea
L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Segretario tesoriere; nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un proprio Presidente che resta in carica per la sola durata dell'Assemblea.
Il Presidente dell'Assemblea si avvale del Segretario tesoriere per la stesura del verbale della suddetta o in sua assenza nomina un Segretario per tale assemblea.
Il Presidente accerta la regolarità della convocazione/costituzione dell'Assemblea, la validità delle deleghe e concede il diritto ad intervenire ai soci richiedenti.

Art. 13 - Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da tre membri eletti dall'Assemblea in sede ordinaria tra i propri soci.
Il Consiglio direttivo resta in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
In caso di sfiducia nei confronti di un membro del Consiglio direttivo da parte degli altri due componenti, questi verrà surrogato in apposita Assemblea dei soci.
Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie espressamente riservate alla decisione dell'Assemblea.
Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno due componenti.
In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio direttivo può delegare determinati compiti anche in via continuativa al Presidente o a uno o più dei suoi membri e/o soci aderenti.
Nessun compenso è dovuto al membri del Consiglio direttivo, salvo i rimborsi spese debitamente giustificati.
Il Consiglio direttivo predispone il bilancio consuntivo e preventivo, da sottoporre all'Assemblea ordinaria entro il mese di febbraio di ogni anno.
Il Consiglio direttivo è convocato con avviso contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i membri a cura del Presidente o suo delegato, almeno 3 giorni prima della data di convocazione.

Art. 14 - Presidente
Il Presidente presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo ed è eletto dall'Assemblea ordinaria a maggioranza di voti tra i presenti aventi diritto di voto.
Esso cessa dalla carica secondo le norme dell'articolo 7 e qualora non ottemperi a quanto disposto nell'articolo 6.
Il Presidente cessa altresí dalla carica in caso di sfiducia espressa nei suoi confronti dagli altri due membri del Consiglio direttivo.
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva utile.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Segretario tesoriere o in subordine dal Consigliere rimanente.
Il Presidente convoca l'Assemblea, con un preavviso ai soci di almeno 5 giorni, da effettuare con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo, compresa la posta elettronica, e contenente l'ordine del giorno stabilito.
Il Presidente stipula convenzioni tra l'Associazione e altri enti o soggetti, previa delibera del Consiglio direttivo, che stabilisce le modalità di attuazione della convenzione stessa.

Art. 15 - Segretario tesoriere
Il Segretario tesoriere, eletto dall'Assemblea ordinaria a maggioranza dei voti dei soci presenti aventi diritto al voto, coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
° provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti;
° provvede al disbrigo della corrispondenza, insieme al Presidente;
° è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: Assemblea e Consiglio direttivo.
° predispone, insieme al Presidente, lo schema di progetto del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, che vengono sottoposti al Consiglio direttivo e all'Assemblea ordinaria entro il mese di febbraio;
° provvede, con il Presidente, alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
° provvede, con il Presidente, alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo;
° è a capo del personale eventualmente e diversamente assunto.
Il Segretario tesoriere cessa dalla carica secondo le norme dell'articolo 7 e qualora non ottemperi a quanto disposto nell'articolo 6.
Il Segretario tesoriere cessa altresí dalla carica in caso di sfiducia espressa nei suoi confronti dagli altri due membri del Consiglio direttivo.

Art. 16 - Collegio dei probiviri
Il Collegio dei probiviri verrà istituito di diritto nel solo caso sorgano controversie insanabili diversamente all'interno dell'Associazione. In tal caso il Collegio dei probiviri è costituito da tre componenti eletti dall'Assemblea per ciò indetta, fra i soci con diritto di voto e non componenti il Consiglio direttivo. Esso elegge nel suo seno il Presidente del Collegio dei probiviri. Quando, in seguito alla sua costituzione, il Collegio dei probiviri è ufficialmente investito della controversia da sanare è tenuto a pronunciarsi entro 20 giorni dalla richiesta.
Il Collegio dei probiviri decide con la partecipazione alla seduta di almeno due componenti su tre designati.
In caso di parità di voti il voto del Presidente del Collegio dei probiviri vale doppio.
Salvo la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nei casi espressivamente previsti dalla legge, le decisioni dal Collegio dei probiviri sono definitive e da tutte le parti accettate.

Art. 17 - Gratuità e durata delle cariche
Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo i rimborsi spese sostenuti e giustificati.
Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
Le sostituzioni effettuate nel corso dei tre anni decadono allo scadere del mandato che le ha effettuate.

TITOLO 4

Art. 18 - Risorse economiche
Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:
° contributi degli aderenti;
° contributi dei privati;
° contributi di enti pubblici e privati;
° donazioni e lasciti testamentari;
° rimborsi derivanti da convenzioni;
° entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
° rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.
I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente, salvo diversa decisione del Consiglio direttivo.

Art. 19 - Erogazioni, donazioni e lasciti
L'Associazione per lo svolgimento delle proprie funzioni, ricerca contributi pubblici o privati a cura del Consiglio direttivo ed in particolare del Presidente, nella sua autonomia decisionale.
L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio direttivo che determina anche modalità e tempi della loro utilizzazione per i fini istituzionali.
L'Associazione può inoltre ricevere lasciti testamentari previa delibera di accettazione dell'Assemblea, con beneficio di inventario, in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste nell'Atto costitutivo o nello Statuto.

Art. 20 - Beni immobili, mobili e altri beni
L'Associazione può possedere o può acquistare beni immobili, mobili registrati, mobili; eventuali beni di proprietà degli aderenti o di terzi possono essere dati in comodato all'Associazione.

Art. 21 - Responsabilità dell'Associazione
L'Associazione risponde con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Art. 22 - Esercizio sociale
L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il mese di febbraio di ogni anno deve essere convocata l'Assemblea ordinaria per approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e quello preventivo dell'esercizio in corso, oltre alla relazione programmatica del Presidente.
Il Consiglio direttivo predispone i bilanci che devono essere depositati presso la sede dell'Associazione e/o in altro sito idoneo conosciuto dai soci, 10 giorni prima dalla convocazione dell'Assemblea affinché i soci possano prenderne anticipata visione.
All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso, concordata con il Consiglio direttivo.

Art. 23 - Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale
Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 24 - Quota sociale
La quota associativa annuale a carico degli aderenti, è fissata dall'Assemblea ordinaria dei soci.
Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote associative annuali non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali dell'Associazione.

TITOLO 5

Art. 25 - Modifiche dello statuto
Il presente statuto insieme all'Atto costitutivo regolano e vincolano alla loro osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione.
Le eventuali modifiche dello Statuto possono essere proposte dal Consiglio direttivo, oppure da un terzo dei soci fondatori, oppure dalla maggioranza dei soci aventi diritto al voto al momento della proposta e vengono votate in una apposita assemblea straordinaria per la modifica dello Statuto nella quale valgono le seguenti regole:
° nella prima convocazione dell'Assemblea occorre l'adesione della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto;
° nella seconda convocazione dell'Assemblea occorre l'adesione della maggioranza dei due terzi dei soci presenti ed aventi diritto al voto.
In caso di proposta di modifica dello Statuto validamente presentata il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea straordinaria per la modifica dello Statuto con all'ordine del giorno la sola proposta di variazione dello Statuto, nel tempo massimo di 30 giorni dalla data di presentazione dell'atto.

Art. 26 - Scioglimento
Le modalità di scioglimento dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza assoluta dei presenti, deleghe comprese e valutato il diritto al voto.
In caso di scioglimento dell'Associazione i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni di volontariato che perseguono scopi statutari analoghi o simili, a discrezione dell'Assemblea dei soci.

Art. 27 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle Norme Costituzionali e ai principi dell'ordinamento giuridico vigente.

Robilante, 8 marzo 2006  (redazione iniziale)

Robilante, 24 ottobre 2006  (apporto modifiche)


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